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Gennaio 2022: cosa cambia per i cookie e come adeguarsi?

15 Novembre, 2021

Il Garante Privacy lo scorso luglio ha approvato delle disposizioni a cui ci si dovrà adeguare entro il 10 gennaio 2022 e che non riguardano solo la raccolta del consenso.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le nuove Linee guida sui cookie, con l’obiettivo di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei loro dati personali quando navigano on line.

Il meccanismo di acquisizione del consenso on line dovrà innanzitutto garantire che, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all’interno del dispositivo dell’utente, né venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva (ad esempio, cookie di terze parti) o passiva (ad esempio, il fingerprinting).

Di seguito riportiamo una sintesi dei principali contenuti per capire cosa è cambiato e come rispettare i requisiti, se il titolare del sito o i suoi utenti hanno sede in Italia:

Cookie banner

  • I pulsanti “Accetta” e “Rifiuta” sono obbligatori.
  • Gli utenti devono poter fare scelte granulari sulle funzionalità, le terze parti e le categorie di cookie da installare.
  • Gli utenti devono poter aggiornare le proprie preferenze di tracciamento in qualsiasi momento.

Informativa cookie

Nel rispetto del Regolamento Ue, l’informativa agli utenti dovrà indicare anche gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali e i tempi di conservazione delle informazioni. E potrà essere resa anche su più canali e con diverse modalità (ad esempio, con pop up, video, interazioni vocali).

Cookie tecnici

Resta confermato l’obbligo della sola informativa per i cookie tecnici, anche inserita nell’informativa generale. Il Garante raccomanda poi che i cookie analytics, usati per valutare l’efficacia di un servizio, siano utilizzati solo a scopi statistici.

Cookie statistici (Analytics)

  • I cookie statistici di prima parte possono essere installati senza il consenso dell’utente (e senza blocco preventivo).
  • I cookie statistici di terza parte possono essere installati senza il consenso dell’utente (e senza blocco preventivo) solo a determinate condizioni.

Entriamo un attimo nel dettaglio dei cookie statistici. I cookie statistici di terza parte possono quindi essere installati anche senza il consenso dell’utente, ma solo nel rispetto di determinate condizioni rigorose. Nello specifico, si potrà fare a meno del consenso quando i cookie non permettono l’identificazione di un preciso utente tramite l’anonimizzazione degli indirizzi IP.

Cookie di profilazione

Per i cookie di profilazione rimane la necessità del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati, ad esempio chiudendo il banner cliccando sulla caratteristica X da inserire in alto a destra.

Raccolta del consenso        

  • Il consenso via semplice scorrimento non è più valido.
  • I cookie wall non sono ammessi.

Capiamo meglio. Riguardo in particolare allo scrolling, il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una idonea manifestazione del consenso. I titolari dei siti (publisher) dovranno eventualmente inserire lo scrolling in un processo più articolato nel quale l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento.

Riguardo al cookie wall, sistema che vincola gli utenti all’espressione del consenso, il Garante chiarisce che questo meccanismo è da ritenersi illegittimo, salva l’ipotesi, da verificare caso per caso, nella quale il titolare del sito consenta comunque agli utenti l’accesso a contenuti o servizi equivalenti senza richiesta di consenso all’uso dei cookie o di altri tracciatori.

Validità delle preferenze dell’utente relative al consenso

Dopo aver chiesto il consenso la prima volta, devono passare almeno 6 mesi prima di poterlo chiedere nuovamente.

Prova del consenso

ll Garante precisa che il titolare di un sito web è tenuto a dimostrare di aver ottenuto un consenso valido secondo gli standard del GDPR

L’Autorità sottolinea, inoltre, che la ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza l’abbiano negato non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una misura ridondante e invasiva. La scelta dell’utente, dunque, dovrà essere debitamente registrata e non più sollecitata, a meno che non mutino significativamente le condizioni del trattamento; sia impossibile sapere se un cookie sia già memorizzato nel dispositivo; siano trascorsi almeno 6 mesi. Resta fermo in ogni caso il diritto degli utenti di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.

Basi giuridiche applicabili all’uso dei cookie oltre al consenso

  • L’interesse legittimo non costituisce una base giuridica valida.

Sappiamo che la materia è complessa, per questo suggeriamo ai nostri clienti di affidarsi a professionisti esperti oppure optare a soluzioni informatiche che permettono di rispettare la normativa senza complicazioni, oltre che in maniera completamente sicura.

Le soluzioni proposte da Maja Internet per essere GDPR compliant, e che già vengono implementate quando realizziamo un sito web istituzionale o e-commerce, prevede già il Registro Preferenze Cookie richiesto dal Garante della privacy.

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito alla nuova normativa cookie non esitare a contattarci.
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